RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NELL’ANNO 2013
In arrivo una nuova sentenza della Corte di Cassazione
Si è svolta davanti alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione l’udienza riguardante il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze n. 66 del 2024 riguardante il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera del personale scolastico.
Ricapitoliamo i fatti;
La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza sopra citata aveva accolto il ricorso presentato da una docente avverso la decisione del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lucca a cui l’interessata si era rivolta, chiedendo che l’anno 2013 fosse considerato “almeno ai soli fini giuridici“ e al Ministero la regolarizzazione delle differenze contributive; In prima istanza il giudice adito aveva rigettato IL RICORSO sostenendo che la normativa sul blocco dovesse essere interpretata in senso ampio, escludendo completamente ogni valore dell’attività lavorativa svolta nel 2013.
La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n.66 del 2024 aveva accolto il ricorso della docente AVVERSO la decisione del giudice di primo grado, ribadendo che il blocco retributivo previsto dalla normativa avesse carattere temporaneo (in linea con le pronunce della Corte Costituzionale) e si riferisse esclusivamente alla sospensione degli incrementi economici, non anche alla validità giuridica del servizio prestato; I giudici fiorentini avevano quindi ritenuto che non fosse legittima una interpretazione estensiva della normativa, in quanto una simile lettura produrrebbe un danno strutturale alla carriera del lavoratore, risultando in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva proposto ricorso in Cassazione, la cui udienza si è appena conclusa; Il Ministero aveva proposto ricorso perché l‘interpretazione letterale del testo normativo (il DPR 122/2013, derivato dal D.L. 78/2010), non avendo distinto tra aspetto giuridico ed economico, non permetterebbe una interpretazione costituzionalmente orientata come quella proposta dalla Corte di Appello di Firenze. Il riferimento del Ministero, in particolare, è alle varie sentenze della Corte Costituzionale (da cui dipende, appunto, l’interpretazione costituzionalmente orientata) dove si evidenzia che quei meccanismi di blocco stipendiale potevano essere considerati legittimi solo se temporanei; Secondo il Ministero, infatti, un eventuale riconoscimento dell’anno 2013 comporterebbe pesanti ricadute sul bilancio pubblico, data l’estensione della platea dei lavoratori potenzialmente coinvolti.
Attendiamo il deposito della nuova sentenza che speriamo fornisca indicazioni più puntuali rispetto all’ordinanza n.16133 del 2024, emessa lo stesso anno dalla stessa Corte di Cassazione nella quale i giudici avevano evidenziato che le norme sul blocco retributivo per l’anno 2013 andavano interpretate restrittivamente, trattandosi di disposizioni eccezionali.
Forniremo altre informazioni appena conosceremo, speriamo al più presto, la nuova decisione della Cassazione
Naturalmente come Sindacato stiamo lavorando affinché la soluzione possa essere trovata in tempi brevi in sede di rinnovo contrattuale la cui trattativa è attualmente in corso presso l’ARAN.
Silvio Mastrolia - Segretario Nazionale FGU/SINATAS