Come funzionerebbe il super green pass - Italia - ANSA.it  *OBBLIGO*

Obbligo del vaccino contro il Covid-19, *dal 15 dicembre* per tutto il personale scolastico.

L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

 

*ESENZIONE *

La vaccinazione *può essere omessa* o *differita* solo *in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore*.

 

*CONTROLLI*

E' demandato al Dirigente scolastico. 

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, *il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni* dalla ricezione dell’invito:

*a)* la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione 

*b)* la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione 

*c)* la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito 

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione  il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

 

*VIOLAZIONE*

- l’immediata sospensione dal lavoro;

- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- nessuna conseguenza disciplinare;

- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

 

*SANZIONI*

Il Decreto all’art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo.

L’Ufficio competente all’accertamento della violazione è l’Ufficio Scolastico Regionale e l’importo della *sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro* ed è irrogata dal Prefetto.

 

*DURATA*

 - la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;

 - la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;

 - la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;

  

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