*OBBLIGO*
Obbligo del vaccino contro il Covid-19, *dal 15 dicembre* per tutto il personale scolastico.
L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.
*ESENZIONE *
La vaccinazione *può essere omessa* o *differita* solo *in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore*.
*CONTROLLI*
E' demandato al Dirigente scolastico.
Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, *il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni* dalla ricezione dell’invito:
*a)* la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione
*b)* la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione
*c)* la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito
Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale
Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
*VIOLAZIONE*
- l’immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;
*SANZIONI*
Il Decreto all’art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo.
L’Ufficio competente all’accertamento della violazione è l’Ufficio Scolastico Regionale e l’importo della *sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro* ed è irrogata dal Prefetto.
*DURATA*
- la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;