INTEGRAZIONE 24 MESI DI SERVIZIOLa nuova nota prot. 106348  del 11/07/2024 MIM riguarda il personale ATA assunto sui progetti PNRR – Agenda Sud che avevano stipulato contratti  fino al 16 aprile 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, che poi successivamente sono stati prorogati, dando la possibilita' all’acquisizione:

  1. delle istanze dei candidati partecipanti ai concorsi in oggetto, che, attraverso il computo del periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei menzionati contratti di incarico temporaneo, avrebbero raggiunto i 24 mesi di servizio necessari per la partecipazione alle procedure di aggiornamento e di integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21;  Quindi un nuovo inserimento nella graduatoria dei 24 mesi –  le domande dovranno essere prodotte , in modalità cartacea, complete di tutte le informazioni relative a titoli posseduti e servizi prestati e inviate agli uffici scolastici destinatari tramite pec, raccomandata A/R ovvero con consegna “brevi manu” previa apposizione di specifica ricevuta di protocollo.
  2. dell’integrazione delle istanze di coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione alla selezione e che possono ora inserire anche il servizio di cui al disposto normativo indicato al fine di ottenere maggior punteggio.  per gli aspiranti già in graduatoria – si provvederà tramite procedura che sarà elaborata dal sistema informativo a disposizione degli Uffici a partire dal 24 luglio
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Facenti funzione DSGA: la FLC CGIL presenta il 26 ottobre 2020 denuncia  formale alla Commissione Europea – FLC CGIL CASERTAÈ a dir poco stupefacente constatare come chi non ha sottoscritto IL CCNL di comparto (e forse anche per questo non ne ha sufficiente conoscenza) millanti oggi il merito di una presunta e inesistente modifica del testo contrattuale, che sarebbe avvenuta attraverso un Decreto Ministeriale.

Tesi ardita e anche un tantino autolesionistica, magari in prospettiva, se a sostenerla è un sindacato, inopinatamente soddisfatto nel vedere (meglio: nel credere di vedere) che un testo contrattuale sarebbe stato modificato da un provvedimento amministrativo.

Ancor più sorprendenti le argomentazioni sottese all’euforico commento dei fatti, letti con una buona dose di disinvoltura.

Si sostiene che il CCNL avrebbe costruito “una diversa impostazione normativa incentrata sull’obbligo della accettazione dell’incarico ad interim da parte di altro Dsga titolare presso una diversa istituzione scolastica”.

In realtà, l’ardita impostazione normativa (meglio sarebbe definirla contrattuale, perché di questo si tratta) prevede che, nell’ottica della valorizzazione del Dsga (ora funzionario e elevata qualificazione) nel caso di assenze del titolare superiori a tre mesi (o per tutto l’anno) l’ambito territoriale conferisca l’interim ad altro funzionario privo di incarico (che ha avuto accesso al profilo volontariamente).

In assenza di tale profilo (la situazione attuale), l’ambito territoriali può conferire l’interim ad altro Dsga già con incarico in un’altra scuola. Ecco la differenza: un conferimento di incarico a una figura professionale che per mobilità professionale o per superamento di un concorso ha avuto accesso all’area dei funzionari (e risulta ancora priva di incarico) e quello dato ad un Dsga già titolare di altra scuola previa disponibilità.

D’altra parte, anche la recente intesa sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (alla quale hanno lavorato esclusivamente le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCNL) nel disciplinare gli utilizzi anche del personale Dsga fa sempre riferimento a una disponibilità individuale.

Ma vi è di più:       il comma 4 dell’articolo 3 dell’osannato D.M. richiama, come modalità ulteriore per l’attribuzione degli utilizzi, proprio l’intesa, cui evidentemente non possono aver messo mano coloro che non hanno sottoscritto il CCNL. Non c’è stata nessuna rettifica, quindi, del testo contrattuale da parte del D.M, cosa che non è possibile e che non dovrebbe, meno che mai da parte di un sindacato serio, essere auspicabile: la verità è che il D.M. si limita a dare applicazione del testo contrattuale (art.57), che chiunque può tranquillamente rileggere.

L’unica correzione rilevabile, casomai, è quella che riguarda un’interpretazione strumentale e inesatta del CCNL suggerita, per scopi sui quali preferiamo non indagare oltre, da chi non è tra i firmatari del CCNL. A dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto sia fondata e logica la regola che riserva la contrattazione integrativa alle sigle firmatarie di un CCNL, cui spetta l’impegno di curarne l’applicazione, non di sabotarlo. Di fronte a tentativi così maldestri di falsare lo svolgimento dei fatti, vale la pena affidarsi all’ammonimento di Pindaro: l’unico vero giudice della verità è il tempo.

Roma, 11 luglio 2024

FLC CGIL
CISL SCUOLA
SNALS CONFSAL
GILDA UNAMS

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utiizzaz-assegnaz La nota MIM prot. 0101933 emanata in data 04/07/2024 ha fissato le date di presentazione delle domande di  utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024-25.

 Presentazione delle istanze:

- Personale ATA dall’ 8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

 Allegati necessari

- ALLEGATI Domanda di utilizzazione - Gli stessi allegati necessari per la domanda di mobilità.      Tra i servizi si deve inserire anche l'anno in corso (a.s. 2023/2024) sia nell'Allegato D sia nell'Allegato F per chi ha tre anni di continuità nella sede)

- ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria- SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.     Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente.    E' necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.

Per entrambe le domande occorre presentare a scuola copia della eventuale documentazione sanitaria che dà diritto alla precedenza nei movimenti.

DSGA
Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

Motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione Provvisoria

 Si può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dall’ art.  17 (ATA) del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;
  • ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non è possibile richiedere assegnazione provvisoria, anche se ricorrono i motivi di cui all’art. 17 (ATA) del CCNI 2019/21:

- all’interno del comune di attuale titolarità.

Attenzione: Se si è titolari in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenze previste dal CCNI, devono coesistere.

- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);

- per più province;

Motivi per cui e' possibile  chiedere l’utilizzazione se:

  • in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
  • restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
  • già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
  • trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).

Pertanto, per l’anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi.

 

 

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RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PERSONALE DELLA SCUOLA: BISOGNA PORRE  ATTENZIONE - flp scuola foggiaLa circolare MEF è molto chiara ed esaustiva ed invita le RTS ad applicare eventuali prescrizioni in assoluta autonomia.   Da parte delle scuole, i DS, ovvero DSGA , sono obbligati a procedere senza richiesta alcuna dei dipendenti.

L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia

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Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione  degli eletti - ISISS “P. GOBETTI - A. DE GASPERI”Ad esito della procedura per l’elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di cui all’Ordinanza ministeriale n. 234/2023, si trasmette in allegato il provvedimento della Commissione elettorale centrale inerente alla proclamazione degli eletti.

Il predetto provvedimento della C.E.C. è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del merito, nella home page e nell’apposita sezione “Elezioni CSPI 2024” al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/elezione-e-componenti

 

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La scelta riguarda il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti (c.d graduatorie ATA 24 mesi, in base alla domanda scaduta il 30 maggio), che ha titolo per  essere inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto ai fini del conferimento delle supplenze temporanee.

Scelta degli istituti dal 20 giugno p.v. fino all’11 luglio 2024. 

Su Polis Istanze online è disponibile la finestra che permette agli aspiranti di compilare l’allegato G.

La scelta delle 30 sedi segue la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi presentata entro il 27 maggio.

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    vai al link  >  Le patologie della mano più comuni e i loro sintomi | Magalini Medica

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accordo ccni procedura internalizzazione art. 58, dl n. 69 del 2013 - Ex.LusSostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A.

Criteri per l’attribuzione di incarichi

Nulla di fatto al termine dell’incontro odierno presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito

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Il contenuto della bozza del decreto oggetto dell’incontro odierno aveva lo scopo di individuare criteri condivisi, in applicazione di quanto previsto dall’art.57, comma 3, del CCNL 2019-2021, per il conferimento di incarichi di DSGA, in sostituzione del titolare assente dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

La delegazione della Federazione Gilda Unams nel merito ha rappresentato quanto di seguito:

L’assoluta contrarietà a quanto previsto nell’art. 4 della bozza che prevede, nel caso non sia stato possibile provvedere al conferimento dell’incarico di sostituzione su base volontaria come previsto dall’art. 3 della bozza del decreto, la possibilità per il Dirigente preposto all’Ambito Territoriale di PROCEDERE d’ufficio all’individuazione dell’assegnatario dell’incarico. Si tratta di una possibilità non prevista da alcuna norma.

Relativamente all’art.3, comma 1, punto b) della bozza del decreto, la nostra Organizzazione Sindacale ha espressamente richiesto che per la copertura dei posti disponibili fino al 31 agosto possano dare la propria disponibilità, in aggiunta ai DSGA  titolari di incarico, anche gli Assistenti Amministrativi facenti funzione di DSGA che non verranno assunti come DSGA dal 1° settembre del 2024-2025 dando precedenza, nell’attribuzione dell’incarico, a coloro che hanno svolto tale funzione per almeno 3 anni scolastici e che, ai sensi degli artt. 58 e 59 del CCNL 2019-2021 hanno PARTECIPATO alla procedura comparativa ai sensi dell’art.52, comma 1 bis del d. lgs 165 del 2001 per il passaggio all’area superiore dei DSGA.

I nostri rappresentanti hanno anche posto il problema della copertura dei posti vacanti di DSGA dopo le operazioni di mobilità e che rimarrano tali dopo la procedura riservata di passaggio all’area superiore dei c.d. DSGA FF; in questo decreto andrà fatto anche un riferimento alla copertura di tale tipologia di posti per evitare che all’inizio dell’anno scolastico ci troveremo molte Scuole senza DSGA.

Abbiamo, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, sollecitato i tempi dell’emanazione del Bando di concorso riservato agli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con possibilità per gli stessi di essere assunti con DSGA con incarico di Elevata qualificazione già dal 1° settembre 2024 e l’integrazione dei posti di Funzionario nelle scuole.

L’amministrazione su tutte le questioni poste si è riservata una valutazione complessiva ed ha sollecitato i SINDACATI a far pervenire le proprie proposte.

Vi aggiorneremo sul prosieguo.

3 giugno 2024                                                   La delegazione della FGU

 

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Esami di Stato: la proroga del contratto ai supplenti - Gilda VeneziaCon riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556 (allegata), reiterata negli anni successivi.

Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).

Le SS.LL., pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.

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Cisl Scuola sindacato di categoria che aderisce alla Confederazione  Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl): DSGA Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 74 del 12 aprile 2024 contenente le disposizioni relative allo svolgimento della procedura valutativa per la progressione del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 59 del CCNL.

La procedura, su base regionale, consentirà la copertura dei posti nel limite del 50 per cento di quelli disponibili per le assunzioni nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Chi non rientra nelle possibili assunzioni della propria regione, potrà partecipare per altra regione attraverso una procedura di call veloce.

Le graduatorie definite dalla procedura valutativa resteranno in vigore fino all’a.s. 2026/27.

È attesa a breve la pubblicazione del bando.

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APRONO LE FUNZIONI PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE A.T.A.  TERZA FASCIA- DOMANDE DAL 28 MAGGIO AL 28 GIUGNO - SNALS FoggiaPubblicato decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, recante aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2024/2027.

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024

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La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione DigitaleIn relazione all’oggetto, si fa presente che sono pervenute molteplici richieste di chiarimento sull’esigenza di prevedere il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale tra i requisiti di partecipazione alla procedura di definizione delle graduatorie permanenti ATA per l’anno scolastico 2024/2025, introdotta dal nuovo ordinamento professionale ATA di cui al CCNL del 18 gennaio 2024.

Al riguardo si segnala che, a seguito di apposite interlocuzioni intervenute con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, tale certificazione non è da ritenersi tra i requisiti che i candidati devono possedere per l’accesso alle graduatorie permanenti limitatamente al suddetto anno scolastico, in quanto l’intera procedura è stata avviata antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina ordinamentale prevista dal richiamato CCNL del 18 gennaio 2024.

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PERSONALE ATA: L'USR PUGLIA PUBBLICA BANDI 24 MESI PER AGGIORNAMENTO E  NUOVI INSERIMENTI IN GRADUATORIA - flp scuola foggiaNota 55934 del 19 aprile 2024 - indizione concorso 24 mesi - precisazione valutazione servizio al 30/giugno

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Nuovo direttore generale all'USR dell'Umbria « ilTamTam.it il giornale  online dell'umbriaIndizione Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area dei Collaboratori, Operatori ed Assistenti del personale ATA.
Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2023-24 – Graduatorie a. s. 2024-2025.
 
 
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