Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556, reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
Le SS.LL., pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.