Nota 12278 del 19-05-2020 - Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 (la nota prevede le proroghe anche fino al 31 Agosto) reiterata negli anni successivi. Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di reale necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari, integrativi o a situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.), per i quali, con particolare, ma non esclusivo riferimento ai collaboratori scolastici, sono a seconda dei casi da garantire prestazioni in presenza. Le SSLL, pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici...

 

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