Risultato immagine per graduatorie 3 fascia ataAggiornamento delle Graduatorie ATA di III^ fascia e procedure concorsuali per la copertura dei posti dei DSGA riservati agli assistenti amministrativi facenti funzioni

 Si è concluso nella tarda mattinata di oggi, 14 gennaio, l'incontro convocato dal Ministero dell’Istruzione. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui:

*Dm aggiornamento III fascia ATA;

*Dm chiamata veloce dsga;

*Dm progressione dsga;

*Dm programmi e prove dsga;

 In merito al rinnovo delle graduatorie di III fascia valide per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 i rappresentanti del Ministero hanno illustrato una bozza di Decreto ministeriale di prossima emanazione che disciplinerà le modalità di presentazione delle domande per la costituzione delle nuove graduatorie di III fascia.

La bozza ricalca quasi interamente il bando della precedente triennio.

 La novità è rappresentata dalle modalità di presentazione delle domande che dovranno essere presentate utilizzando l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di una utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con abilitazione specifica al servizio Istanze on line ( art.5. comma 1, della bozza del bando).

Con ogni probabilità la tempistica prevista per la presentazione delle domande è Febbraio – Marzo 2021

 La procedura riguarda le domande di nuova inclusione, di conferma e di aggiornamento che andranno indirizzate ad una Scuola individuata dagli interessati come Scuola Capo fila che curerà la valutazione della domanda. Nella domanda gli interessati indicheranno, ai fini dell’inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia, sino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per tutti profili professionali cui ha titolo tra cui la Scuola Capo Fila.          

Ai rappresentanti sindacali è stato richiesto di far pervenire le proprie osservazioni entro la giornata di domani.

E’ previsto un prossimo incontro tecnico riguardante la procedura informatica appena sarà stata approntata.

Sui restanti argomenti riguardanti la procedura selettiva per l’accesso all’area dei DSGA riservata agli Assistenti facenti funzione, alla chiamata veloce dei DSGA idonei al concorso ed alle nuove disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per il profilo DSGA, le Organizzazione Sindacali hanno richiesto e ottenuto di poter far pervenire le proprie osservazione entro lunedì, alle ore 12.00.

 La delegazione FGU

 

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nota Ministeriale 604 dell'11 Gennaio 2021, inviata a tutte le istituzioni scolastiche, al fine di consentire l’acquisizione dei ratei stipendiali da parte del sistema NOIPA per l’elaborazione del cedolino stipendiale in tempo utile per poter rientrare nell’emissione del 18 Gennaio 2021, si richiede alle istituzioni scolastiche di autorizzare con la massima consentita urgenza i ratei stipendiali entro e non oltre le ore 16.00 del 14 gennaio 2021

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nota miur prot. 484 del 09-01-2021 - Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

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Nota prot. 1571 del 13-01-2021- Anno scolastico 2020/2021 – Articolo 1, comma 964, della legge 30.12.2020, n. 178 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di personale ATA in applicazione dell’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Ulteriori integrazioni

 

 

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In data 27 novembre 2020 si sono incontrati in videoconferenza su convocazione del Ministero dell’Istruzione il dr. BRUSCHI e il dr. SERRA per l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di CCNI del 9 novembre 2020 sulla didattica digitale integrata e le OO.SS. firmatarie del CCNL - le istituzioni scolastiche svolgono una attività essenziale, di rilevanza costituzionale, a garanzia del diritto allo studio, e rappresentano altresì snodi amministrativi fondamentali ai fini delle funzioni ad esso propedeutiche e connesse, nonché dell’attuazione delle procedure amministrative, e che pertanto lo svolgimento delle modalità di lavoro alternative alla presenza sono comunque correlate alle predette imprescindibili esigenze

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In data 27 novembre 2020 si sono incontrati in videoconferenza su convocazione del Ministero dell’Istruzione il dr. BRUSCHI e il dr. SERRA per l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di CCNI del 9 novembre 2020 sulla didattica digitale integrata e le OO.SS. firmatarie del CCNL.Per la Federazione Gilda Unams ha partecipato Silvio Mastrolia per un confronto sul lavoro agile del personale ATA nel periodo di emergenza da COVID -19.

I partecipanti hanno convenuto, alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla necessità di fornire alle Istituzioni scolastiche indirizzi univoci per l’adeguamento, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, delle misure di organizzazione del lavoro, con modalità organizzative e criteri omogenei su tutto il territorio nazionale; è stata affrontata anche la circostanza che non tutti potranno svolgere il lavoro Agile ad esempio i Collaboratori scolastici non potranno avvalersi della possibilità del lavoro agile.

I rappresentanti dell’amministrazione hanno illustrato una ipotesi organizzativa che sarà a breve oggetto di circolare alle Scuole. Dopo un confronto sulla proposta durante il quale i presenti hanno suggerito anche alcune proposte migliorative, in parte recepite dall’ Amministrazione, è stato redatto un verbale nel quale vengono riportati i punti della proposta dell’Amministrazione che, come già detto, comprende anche alcuni suggerimenti forniti dalla delegazione sindacale. Per i dettagli si rinvia al contenuto del verbale che si allega.

La delegazione FGU

 

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Nota miur 27647 del 18/11/2020 -    Con una convocazione urgente alle OO.SS.nella tarda mattinata del 18 novembre  il Dott. Greso (direzione Blancio) ha comunicato che vi sarà una emissione straordinaria da NOI PA entro la fine di novembre per pagare finalmente l’organico covid (70 mila contratti!!) .           Il blocco dei pagamenti era stato determinato daIla mancanza del programma informatico specifico da parte del MEF.            Per le scuole è stata pubblicata la nota (in allegato) nella quale si illustrano le tempistiche ( con le stesse procedure supplenze brevi).               C’è in ogni caso il caricamento sui POS delle scuole che devono chiedere l’autorizzazione al pagamento che ora si può fare dal 19 novembre fino a lunedì 23 ore 18

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nota miur prot. 36103 del 13-11-2020 trasmissione Decreto 159 del 12-11-2020

Si può accedere al pensionamento al 1° settembre 2021 con i seguenti requisiti: ...

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Nota MIUR Prot. 1990 del 05-11-2020  - applicazione Il DCPM n. 3 -  cosa prevede per il personale ATA:

Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”.

Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.

In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.

I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

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la nota 1934 del 26-10-2020, di trasmissione del contratto sulla didattica a distanza sottoscritto da alcuni sindacati, pone attenzione alla condizione del personale per il  Personale ATA :

Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.

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In risposta ai quesiti pervenuti al M.I. con nota prot 1870 del 14-10-2020- sono stati pubblicati i chiarimenti  del Capo Dipartimento dr. M.Bruschi .

  •  La nota precisa che tale  divieto “non si riferisce alle  ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici  allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali”. In altri termini le scuole che svolgono attività didattiche ordinarie in parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per garantire la sicurezza possono continuare a farlo.
  • Il Capo Dipartimento specifica  che “l’organico Covid” sia docente che ATA assunto a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 in caso di sospensione delle attività non verrà licenziato ma potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. Si tratta di docenti assunti su posto comune che non possono essere utilizzati su sostegno tranne, per analogia e su base volontaria, nel caso previsto dall’’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: ” Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107
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l'INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all'art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dello stesso art. 5 del D.L. 111/2020,  il congedo potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile

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Con la presente nota prot 26841 del 05-09-2020 si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21

 

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