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La nota MIM prot. 0101933 emanata in data 04/07/2024 ha fissato le date di presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024-25.
Presentazione delle istanze:
- Personale ATA dall’ 8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
Allegati necessari
- ALLEGATI Domanda di utilizzazione - Gli stessi allegati necessari per la domanda di mobilità. Tra i servizi si deve inserire anche l'anno in corso (a.s. 2023/2024) sia nell'Allegato D sia nell'Allegato F per chi ha tre anni di continuità nella sede)
- ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria- SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA. Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E' necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.
Per entrambe le domande occorre presentare a scuola copia della eventuale documentazione sanitaria che dà diritto alla precedenza nei movimenti.
DSGA
Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.
Motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione Provvisoria
Si può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dall’ art. 17 (ATA) del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;
- ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (anche non convivente).
Non è possibile richiedere assegnazione provvisoria, anche se ricorrono i motivi di cui all’art. 17 (ATA) del CCNI 2019/21:
- all’interno del comune di attuale titolarità.
Attenzione: Se si è titolari in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenze previste dal CCNI, devono coesistere.
- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);
- per più province;
Motivi per cui e' possibile chiedere l’utilizzazione se:
- in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
- restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
- già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
- trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).
Pertanto, per l’anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi.
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La circolare MEF è molto chiara ed esaustiva ed invita le RTS ad applicare eventuali prescrizioni in assoluta autonomia. Da parte delle scuole, i DS, ovvero DSGA , sono obbligati a procedere senza richiesta alcuna dei dipendenti.
L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia
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Ad esito della procedura per l’elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di cui all’Ordinanza ministeriale n. 234/2023, si trasmette in allegato il provvedimento della Commissione elettorale centrale inerente alla proclamazione degli eletti.
Il predetto provvedimento della C.E.C. è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del merito, nella home page e nell’apposita sezione “Elezioni CSPI 2024” al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/elezione-e-componenti
Allegato G - scelta delle sedi graduatorie d'istituto per chi inserito nella graduatoria dei 24 mesi
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La scelta riguarda il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti (c.d graduatorie ATA 24 mesi, in base alla domanda scaduta il 30 maggio), che ha titolo per essere inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto ai fini del conferimento delle supplenze temporanee.
Scelta degli istituti dal 20 giugno p.v. fino all’11 luglio 2024.
Su Polis Istanze online è disponibile la finestra che permette agli aspiranti di compilare l’allegato G.
La scelta delle 30 sedi segue la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi presentata entro il 27 maggio.
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Sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A.
Criteri per l’attribuzione di incarichi
Nulla di fatto al termine dell’incontro odierno presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito
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Il contenuto della bozza del decreto oggetto dell’incontro odierno aveva lo scopo di individuare criteri condivisi, in applicazione di quanto previsto dall’art.57, comma 3, del CCNL 2019-2021, per il conferimento di incarichi di DSGA, in sostituzione del titolare assente dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.
La delegazione della Federazione Gilda Unams nel merito ha rappresentato quanto di seguito:
L’assoluta contrarietà a quanto previsto nell’art. 4 della bozza che prevede, nel caso non sia stato possibile provvedere al conferimento dell’incarico di sostituzione su base volontaria come previsto dall’art. 3 della bozza del decreto, la possibilità per il Dirigente preposto all’Ambito Territoriale di PROCEDERE d’ufficio all’individuazione dell’assegnatario dell’incarico. Si tratta di una possibilità non prevista da alcuna norma.
Relativamente all’art.3, comma 1, punto b) della bozza del decreto, la nostra Organizzazione Sindacale ha espressamente richiesto che per la copertura dei posti disponibili fino al 31 agosto possano dare la propria disponibilità, in aggiunta ai DSGA titolari di incarico, anche gli Assistenti Amministrativi facenti funzione di DSGA che non verranno assunti come DSGA dal 1° settembre del 2024-2025 dando precedenza, nell’attribuzione dell’incarico, a coloro che hanno svolto tale funzione per almeno 3 anni scolastici e che, ai sensi degli artt. 58 e 59 del CCNL 2019-2021 hanno PARTECIPATO alla procedura comparativa ai sensi dell’art.52, comma 1 bis del d. lgs 165 del 2001 per il passaggio all’area superiore dei DSGA.
I nostri rappresentanti hanno anche posto il problema della copertura dei posti vacanti di DSGA dopo le operazioni di mobilità e che rimarrano tali dopo la procedura riservata di passaggio all’area superiore dei c.d. DSGA FF; in questo decreto andrà fatto anche un riferimento alla copertura di tale tipologia di posti per evitare che all’inizio dell’anno scolastico ci troveremo molte Scuole senza DSGA.
Abbiamo, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, sollecitato i tempi dell’emanazione del Bando di concorso riservato agli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con possibilità per gli stessi di essere assunti con DSGA con incarico di Elevata qualificazione già dal 1° settembre 2024 e l’integrazione dei posti di Funzionario nelle scuole.
L’amministrazione su tutte le questioni poste si è riservata una valutazione complessiva ed ha sollecitato i SINDACATI a far pervenire le proprie proposte.
Vi aggiorneremo sul prosieguo.
3 giugno 2024 La delegazione della FGU
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Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556 (allegata), reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
Le SS.LL., pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.
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Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 74 del 12 aprile 2024 contenente le disposizioni relative allo svolgimento della procedura valutativa per la progressione del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 59 del CCNL.
La procedura, su base regionale, consentirà la copertura dei posti nel limite del 50 per cento di quelli disponibili per le assunzioni nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Chi non rientra nelle possibili assunzioni della propria regione, potrà partecipare per altra regione attraverso una procedura di call veloce.
Le graduatorie definite dalla procedura valutativa resteranno in vigore fino all’a.s. 2026/27.
È attesa a breve la pubblicazione del bando.
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Pubblicato decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, recante aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2024/2027.
Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024
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In relazione all’oggetto, si fa presente che sono pervenute molteplici richieste di chiarimento sull’esigenza di prevedere il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale tra i requisiti di partecipazione alla procedura di definizione delle graduatorie permanenti ATA per l’anno scolastico 2024/2025, introdotta dal nuovo ordinamento professionale ATA di cui al CCNL del 18 gennaio 2024.
Al riguardo si segnala che, a seguito di apposite interlocuzioni intervenute con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, tale certificazione non è da ritenersi tra i requisiti che i candidati devono possedere per l’accesso alle graduatorie permanenti limitatamente al suddetto anno scolastico, in quanto l’intera procedura è stata avviata antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina ordinamentale prevista dal richiamato CCNL del 18 gennaio 2024.
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Nota 55934 del 19 aprile 2024 - indizione concorso 24 mesi - precisazione valutazione servizio al 30/giugno
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Il CSPI, riunitosi in modalità telematica in data 26 aprile 2024, si e’ espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante «Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027».
Le domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA si potranno presentare dal 20 maggio al 20 giugno.
I requisiti richiesti:
- A) Assistente Amministrativo
diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; - B) Assistente Tecnico
diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. - C) Cuoco
diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. - D) Infermiere
laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale. - E) Guardarobiere
diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. - F) Operatore dei servizi agrari
attestato di qualifica professionale di:
1. operatore agrituristico;
2. operatore agro industriale;
3. operatore agro ambientale;
4. operatore agro alimentare;
e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
- G) Operatore scolastico
attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
in alternativa
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
- H) Collaboratore Scolastico
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
- Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
- Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
- Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale
La certificazione informatica come titolo di accesso
- Si conferma, tra i titoli di accesso, il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per tutti i profili ad eccezione del collaboratore scolastico.
- Chi non ne sarà in possesso, se prevista come titolo di accesso, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (20 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Decorso tale termine gli aspiranti decadono dalle graduatorie.
- A) Assistente Amministrativo
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Nota MIM del 3/5/2024 prot. n. 62927 trasmissione schema di Decreto Interministeriale sull’organico del personale ATA per l’a.s. 2024/2025 a completamento del triennio iniziato con l’a.s. 2022/2023
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